Quadro normativo di riferimento

Il counselling fa parte delle ‘professioni non organizzate in ordini o collegi’, o anche ‘professioni associative’ così come disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013 n.4.

Tale legge consente alle associazioni di professionisti l’iscrizione ad un apposito albo tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

Il Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, associazione alla quale sono iscritta al numero 11710, è riconosciuta dallo stesso M.I.S.E. alla Sezione II.

Sebbene le associazioni di professioni non regolamentate forniscano garanzie alcune garanzie peculiari, è possibile esercitare le attività della figura anche in autoregolamentazione se in conformità con la normativa tecnica UNI (direttiva 98/34/CE).

 

Diatriba Psicologi / Counsellor

La normativa è in fase di consolidamento, soprattutto per quanto riguarda le aree di lavoro sovrapponibili riservate ai primi ex art. 33 c.5 Costituzione .

A questo proposito mi preme riportare alcuni stralci della sentenza del consiglio di stato  00546/2019

  • In particolare se è vero che l’attività di counselor si svolge “in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale”, nello stesso tempo è centrale precisare che il termine “sanitario” si riferisce all’ambiente ovvero al luogo dove si svolge tale attività e non al tipo di attività, in quanto costui “non svolge alcuna attività diagnostica, ma soltanto di ascolto, riflessione, invito alla riflessione orientamento nei confronti del fruitore della prestazione”.
    Differente è quindi l’attività, nello specifico tradotta nell’espressione dell’atto consulenziale, che differenzia infatti la consulenza prestata dal counselor da quella prestata dallo psicologo (anche nell’accezione del c.d. psicologo junior), atteso che il primo interviene in una fase di transizione o in una situazione di momentanea difficoltà per il singolo, al di fuori di un contesto clinico, che è proprio dell’attività dello psicologo professionista, il quale opera “attuando un percorso terapeutico tendente ad una più o meno profonda ristrutturazione della personalità del paziente, e non alla soluzione di una momentanea fase di confusione e smarrimento del singolo
  • il sistema degli ordinamenti professionali di cui all’art. 33 Cost., comma 5, deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarità, “che appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali – e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini – è, in via di principio, preordinato e subordinato l’accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all’art. 33, quinto comma, della Costituzione. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (cfr. ad esempio le zone di attività mista tra avvocati e dottori commercialisti nel settore tributario anche contenzioso; degli ingegneri e architetti nel settore di determinate progettazioni; degli ingegneri o dei geologi in alcuni settori della geologia applicata e della tutela dell’ambiente; degli ingegneri e dottori in scienze forestali nell’ambito di talune sistemazioni montane)” (così Corte Cost. 21 luglio 1995 n. 345);

 

Riporto inoltre un interessante approfondimento che parla della figura del counsellor nel mondo a cura del sito QS – QS – Quotidiano Sanità .